Proroga periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, su tutto il territorio regionale fino al 15 settembre 2024 compreso
Pubblicato il 28 agosto 2024 • Ambiente
REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.
Responsabile di settore Sandro Pieroni
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024
Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024
Numero adozione: 19393 - Data adozione: 27/08/2024
Oggetto: Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1 lettera b). Proroga periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi fino al 15 settembre 2024.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/08/2024
Sandro Pieroni
Numero interno di proposta: 2024AD021680
IL DIRIGENTE
Visto:
- la R. 21 marzo 2000, n. 39, ‘Legge Forestale della Toscana’, e s.m.i., Titolo V, ‘Tutela del bosco’ capo II, ‘Difesa dei boschi dagli incendi’, ed in particolare l’art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
- il P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall’intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;
- il P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art 57 bis comma 2 bis e all’art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61;
- il vigente Piano AIB, approvato con DGR 187/2023, che, come previsto dall’art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;
Considerato:
- che le previsioni meteo elaborate dal Consorzio LaMMA non forniscono indicazioni complete circa la possibile evoluzione sull’andamento degli indici di rischio incendi per la prima decade di settembre 2024;
- che per gran parte del territorio regionale, il modello previsionale indica attualmente condizioni di alto rischio per l’innesco e propagazione degli incendi boschivi che potrebbero perdurare anche nel prossimo periodo estivo;
DECRETA
- di prorogare il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana 48/2003, su tutto il territorio regionale fino al 15 settembre 2024 compreso.
- di dare, altresì atto che, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all’Autorità giudiziaria competente in materia nei termini di legge.
IL DIRIGENTE