Diritto di accesso - Richiesta di accesso agli atti
Ultima modifica 29 ottobre 2020
Il diritto di accesso può essere esercitato informalmente con richiesta anche solo verbale. L'interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l'individuazione del documento richiesto, spiegando le ragioni delle richiesta. L'ufficio risponde immediatamente e senza formalità.
Se non è possibile accogliere la richiesta informale, l'interessato è invitato a presentare una domanda formale e motivata che contenga anche i dati anagrafici e gli estremi del documento richiesto. L'Ufficio rilascerà una ricevuta con il nome del responsabile del procedimento e dei termini per la risposta.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro i 10 giorni feriali dalla presentazione della richiesta. E' possibile, in alcuni casi particolari, che il termine sia spostato fino ad un massimo di 30 giorni.
È escluso l'accesso agli atti e ai documenti nei casi in cui si rischi di pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
La visione degli atti e dei documento è gratuita. È invece previsto un costo per le fotocopie, se superiori a n. 10 fotocopie.