ICI
Ultima modifica 29 novembre 2020
Con Decreto Legge n.93/2008, convertito dalla Legge 126/2008 è stata abolita l'ICI sulla prima casa, incluse le relative pertinenze con il limite di una per categoria catastale C2, C6, C7, così come previsto dal regolamento comunale, con eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali l'imposta rimane dovuta. Si considerano, altresi' assimilate all'abitazione principale, pertanto esenti, dietro presentazione di apposita comunicazione all'ufficio I.C.I. del comune, entro il termine previsto per la scadenza del versamento a saldo:
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione posseduta da un soggetto che e' obbligato a risiedere in altro comune per ragioni di studio e di lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale dimora abituale, dai familiari del possessore e lo stesso non sia proprietario anche dell' unita' immobiliare in cui risiede.
INDICAZIONI GENERALI PER LA DENUNCIA I.C.I.
L'art. 37 del D.L. 223/06 ha previsto l'abolizione della dichiarazione ICI a partire dalla data in cui sara' formalmente accertato il funzionamento del sistema di intescambio dei dati catastali con l'Agenzia del Territorio, fermo restando l'obbligo dichiarativo per i dati che non si ricavano dal sistema di interscambio del catasto (es. valore delle aree edificabili, applicazione di esenzioni/agevolazioni/detrazioni d'imposta, ecc.) Per le istruzioni in merito V. Istruzioni alla compilazione della denuncia di variazione per l'anno 2008, in distribuzione a partire dal mese di giugno, o comunque, a seguito della pubblicazione in G.U., presso il ns. ufficio o presso U.R.P. o presso la Polizia Municipale.
IL CALENDARIO SCADENZE:
- 16 giugno: scade il termine per il versamento dell'acconto I.C.I.
- 16 dicembre: scade il termine per il versamento del saldo I.C.I.
MODALITA' DI PAGAMENTO
I versamenti dell'imposta dovranno essere eseguiti sul c.c.p. n. 70824818 intestato a "Comune di Colle di Val d'Elsa servizio incasso ICI Servizio di Tesoreria", presso:
- gli uffici postali con addebito di spese di commissione;
- il Servizio Bilancio Entrata del comune tramite utilizzo di bancomat senza oneri di commissione aggiuntivi.
- tramite utilizzo modello F24
"Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.03.2008, Regolamento generale delle entrate comunali, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 168 della Legge Finanziaria 2007, il Comune di Colle di Val D'Elsa ha individuato nella somma di Euro 2,00 il minimo erogabile in caso di versamento volontario dell'imposta."
Regolamento ICI
Informazioni sull'ICI
- Guida ICI 2011
- Conferma aliquote e detarazioni ICI 2011 - delibera nr 36 CC del 29 marzo 2011
- Valore al mq delle aree edificabili (i nuovi valori, approvati con Delibera di Giunta n°34 del 06/03/08 hanno efficacia dal 01/01/08)
- Sanzioni e ravvedimento operoso
- Tabella di raffronto delle aliquote 2007/2008
- Tabella di raffronto delle aliquote 2008/2009
- Tabella di raffronto delle aliquote 2009/2010
Modlistica ICI
- Modulo Dichiarazione ICI
- Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI
- Concessione di immobili in uso gratuito
- Richiesta di rimborso ICI
- Valore al mq delle aree edificabili (i nuovi valori, approvati con Delibera di Giunta n°34 del 06/03/08 hanno efficacia dal 01/01/08)
- Relazione di stima aree edificabili 2003