Imposta di soggiorno

Ultima modifica 26 aprile 2023

Responsabile: Dott.ssa Elena Tozzi

IMPOSTA DI SOGGIORNO: per informazioni chiamare il numero 0577/912.555, Il numero è attivo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Orario Ufficio Tributi: martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Dal 1 aprile del 2012 il Comune di Colle Val d’Elsa ha istituito l’imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 15.03.2012 che ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, modificato in ultimo con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 31.05.2022:

L’imposta si applica nel periodo che va dal 1° marzo al 31 ottobre sui pernottamenti dei soli non residenti, con esclusione dei minori di 12 anni, nel comune di Colle Val d’Elsa e per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  1. a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Colle di Val d’Elsa;
  2. b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  3. c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio e coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed i loro accompagnatori;
  4. d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive e appartamenti destinati alle “locazioni turistiche brevi”, a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  5. e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  6. f) parenti e affini fino al quarto grado che si recano in visita a soggetti reclusi presso la Casa di Reclusione di Ranza;
  7. g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa o nel caso di locazioni brevi parenti e affini entro il quarto grado in via diretta e collaterale del proprietario dell’appartamento “locazione breve”.
  8. h) Portatori di handicap non autosufficienti (l’applicazione di questa esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva o al proprietario o gestore dell’appartamento destinato alla locazione breve da parte dell’interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni).

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E PER ESEGUIRE I VERSAMENTI:

  1. Il Responsabile dell’Imposta di Soggiorno comunica al Comune di Colle di Val d’Elsa
    mensilmente, entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il presupposto
    impositivo, il numero totale dei soggiornanti nonché il relativo periodo di permanenza,
    distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, e gli importi dovuti e
    versati al Comune di Colle di Val d’Elsa tramite procedura telematica sul portale messo a
    disposizione dal Comune di Colle di Val d’Elsa;
  2. Le Comunicazioni devono essere trasmesse (anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura) con apposita procedura telematica messa a disposizione dall’Ente ed accessibile ai seguenti link:
    https://siena.ricestat.it  per le strutture ricettive
    https://siena.motouristoffice.it/   per le locazioni turistiche
    Si informa che per specifiche sull'utilizzo della predetta piattaforma è disponibile un Seminario di Formazione per le Strutture ricettive del Comune di Colle Val D'Elsa visibile sul canale Youtube della Società "Connectis", al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=nz8XeAPttJc
  3. I Responsabili dell’Imposta di Soggiorno devono altresì inviare entro il 30 giugno dell’anno
    successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo una “Dichiarazione
    Annuale” cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell’anno
    precedente, esclusivamente in via telematica come definito da dal Ministro dell'economia e
    delle finanze (DM 29 aprile 2022)
  4. Il Responsabile dell’imposta di soggiorno della struttura ricettiva effettua il versamentodelle somme dovute al Comune a titolo d’imposta di soggiorno, entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il presupposto impositivo. Il versamento dovrà avvenire, tramite: -piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta “PagoPA” o tramite modello F24
regolamento-imposta-soggiorno-agg-2022
26-04-2023

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DELG_23_2023 tariffe imposta soggiorno anno 2023
26-04-2023

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