Nuove regole per i rilasci dei certificati
Ultima modifica 30 ottobre 2020
DAL 1 GENNAIO 2012 CAMBIANO LE REGOLE PER I RILASCI DEI CERTIFICATI – CERTIFICATI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI.
La nuova normativa in vigore dal 1° gennaio (Legge 12 novembre 2011 n.183 art.15) ha introdotto modifiche salienti in materia di certificati, sui quali ci sarà la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Non si potrà più autocertificare la proroga della validità dei certificati presentati alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.
Le pubbliche amministrazioni e le società che erogano pubblici servizi hanno l'obbligo di acquisire d’ufficio non più certificati, ma le notizie atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, comprese quelle relative alla regolarità contributiva.
(Se ad esempio un ufficio pubblico richiedeva finora uno stato di famiglia al cittadino, era il cittadino a procurarsi il certificato, ora non più, il cittadino produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione nel quale attesterà il suo stato di famiglia, sarà poi l’ufficio pubblico che provvederà a verificare le dichiarazioni presentate.)
VANTAGGIO: autodichiarazioni gratuite e risparmio del certificato.
RISCHIO PER IL CITTADINO: procedimento penale se dichiara il falso.
In sostanza i certificati e gli atti di notorietà non potendo essere rilasciati per uso di altra Pubblica Amministrazione devono quindi essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive (non più una facoltà per il cittadino ma un obbligo).
A seguito delle modifiche all'art.40 DPR 445/200 introdotte dall'art. 15 Legge 12/11/2011 n. 183, in vigore dal 01/01/2012 : le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46/47.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena nullità, la dicitura: : "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a modificazione (es. nascita, decesso) hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi (6) dalla data di rilascio (se disposizioni di legge non prevedono altra scadenza).
COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI DI UFFICIO LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA’ RESE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12/11/2011 N. 183
Non vengono modificate le norme relative all’imposta di bollo e diritti di segreteria, e le esenzioni valgono per tutto ciò che non è “certificazione”, come le autentiche di firme e le copie conformi.
SINTESI:
il cittadino ha diritto a richiedere ed avere i certificati dalle amministrazioni certificanti, questi verranno rilasciati in BOLLO ed avranno la dicitura : Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Il cittadino potrà avvalersi comunque di certificazioni e delle relative esenzioni previste per usi non contemplati nella nuova previsione di legge (tabella B DPR 642 26/10/1972) OSSIA:
1) I certificati da produrre agli uffici giudiziari (non sono soggetti al DPR 445/2000) : ADOZIONE, DIVORZIO, SEPARAZIONE, PROCESSO PENALE ECC. e rientrano nella precedente tabella B per le esenzioni.
2) I certificati da produrre a PRIVATI per cui le norme prevedono già delle esenzioni: ASSOCIAZIONI ONLUS, ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE AL CONI, DATORI DI LAVORO, BORSE DI STUDIO PRESSO ENTI PRIVATI, CERTIFICATI USO SUCCESSIONE PER NOTAI O ISTITUTI DI CREDITO (tabella B DPR 642 26/10/1972)