Politiche Informazioni Utili
Ultima modifica 17 agosto 2022
Il Presidente della Repubblica con decreto presidenziale n. 96 del 21 luglio 2022, pubblicato nella medesima data nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 169, ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato sempre in G.U. - Serie generale n. 169, sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022 i comizi per lo svolgimento delle Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Quando si vota ?
Nella sola giornata di domenica 25 settembre 2022 si svolgerà la consultazione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
I seggi rimarranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 25 settembre 2022.
Gli elettori che all'orario di chiusura del seggio si troveranno ancora nei locali dello stesso saranno ammessi a votare.
Alle ore 23 della domenica, subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle dì riscontro dei votanti, si procederà allo scrutinio delle schede votate.
Chi può votare ?
Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 25 settembre 2022 (nati non dopo il 25 settembre 2004) e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento (ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto).
A partire da queste elezioni politiche, gli elettori che alla data del 25 settembre 2022 avranno raggiunto la maggiore età potranno votare anche per l'elezione del Senato della Repubblica, a seguito della modifica introdotta aU'art. 58, primo comma, della Costituzione dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021.
Oltre a questi la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune. Sono pertanto ammessi a votare anche:
- coloro che presentano una sentenza della Corte d’appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune;
- coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;
- i componenti del seggio;
- ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico (possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale);
- i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia, gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio;
- i naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco;
- i degenti in ospedali e case di cura;
- i ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità;
- i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo (ovvero senza interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici), sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio nazionale (gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune di iscrizione elettorale tramite il direttore dell'istituto, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione);
- gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote ed in possesso della certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche;
- gli elettori diversamente abili (i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto e che quindi votano con l’assistenza di un accompagnatore. L’ammissione al voto assistito non è consentita invece per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
Elettori italiani temporaneamente residenti all'estero
Gli elettori italiani che si trovino temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data delle prossime elezioni politiche del 25 settembre possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero optando entro il 24 agosto per questa modalità di esercizio del diritto di voto, secondo quanto prevede l'articolo 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della legge n.459/2001 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).
Per esercitare tale opzione l'elettore temporaneamente all'estero deve inviare al comune di iscrizione nelle liste elettorali la dichiarazione di opzione (si può scaricare il modello PDF editabile pubblicato ad inizio pagina, tra i "Comunicati ufficiali", oppure può essere richiesto direttamente all'Ufficio Elettorale), contenente tutte le informazioni previste dalla legge, tra le quali l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale. Tale dichiarazione deve pervenire al comune entro il 32esimo giorno antecedente la data delle votazioni, dunque entro il 24 agosto, accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione di opzione può essere recapitata nel termine previsto:
- a mano, anche tramite terze persone, all'Ufficio Protocollo del Comune di Colle di Val d'Elsa
- a mezzo posta a: Comune di Colle di Val d'Elsa, via F.Campana n. 18, 53034 Colle di Val d'Elsa (SI)
- a mezzo e-mail a: demografico@comune.collevaldelsa.it
- a mezzo PEC a: comune.collevaldelsa@postecert.it
Sono esclusi gli elettori residenti in stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce determinate condizioni quali la segretezza della corrispondenza o nessun pregiudizio per chi vota.
Opzione per il voto in Italia
La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
Il suddetto diritto, ove non sia già stato esercitato con espresso riferimento alle prossime elezioni politiche, può essere esercitato, per effetto dell'awenuto scioglimento anticipato delle Camere, entro il 10° giorno successivo all'indizione delle elezioni (a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di indizione), e cioè entro il prossimo 31 luglio 2022, preferibilmente utilizzando il modello pubblicato ad inizio pagina, tra i "Comunicati ufficiali".
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Come ci si comporta?
Si ricorda che per assicurare la segretezza dell'espressione del diritto di voto è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione inviterà l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui è al momento in possesso.Tali arecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, per essere restituite dopo l’espressione del voto. Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni (arresto da tre a sei mesi e ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 1 aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1).
I minori non possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore, in quanto l’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale (fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto).
Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati (anche se sono armi detenute legalmente) o muniti di altri strumenti atti ad offendere.