Stato Civile

Ultima modifica 29 ottobre 2020

Nascita
La denuncia di nascita deve essere resa entro tre giorni presso l'ospedale o la clinica in cui è avvenuto il parto (in questo caso la trasmissione all'ufficiale di stato civile sarà effettuata a cura del Direttore Sanitario, anche per via telematica) e entro dieci giorni presso il Comune di residenza dei genitori o quello in cui è avvenuto il parto.
La denuncia deve essere eseguita da:

  • indistintamente da uno dei genitori;
  • da entrambi se non sono coniugati;
  • da un procuratore speciale (medico, ostetrica, persona che ha assistito alla nascita) nel pieno rispetto dell'eventuale volontà della madre di non essere nominata. La presenza di due testimoni non è più necessaria.

Matrimonio
Pubblicazione: 

  • Uno dei due sposi deve essere residente nel Comune di Colle di Val d'Elsa. Nel caso in cui uno degli sposi non sia residente, si deve richiedere la pubblicazione anche nell'altro Comune.
  • In caso di matrimonio civile, al momento della richiesta di pubblicazione, gli sposi possono richiedere, per domanda e specificando il motivo (attendibile), di celebrare il matrimonio in altro Comune. Successivamente alla pubblicazione sarà rilasciata la delega.
  • Nel caso che i due sposi non siano residenti in questo Comune e negli altri Comuni della Provincia oppure siano residenti all'estero dovrà essere versata apposita spesa per la celebrazione del matrimonio civile.
  • In caso di matrimonio di un cittadino straniero occorre il nulla-osta del proprio paese con firma legalizzata dall'autorità italiana. Il tempo che intercorre tra la data della richiesta e il rilascio del certificato eseguite pubblicazioni è di circa 20 giorni. Tutto dipende dalla celerità con cui i Comuni di nascita e residenza degli sposi rilasciano i documenti necessari sopra indicati e dal fatto se occorra o no la pubblicazione anche in altri Comuni.

L'iter completo da seguire è:

  • presentarsi presso l'ufficio di stato civile per la richiesta;
  • acquisizione da parte dell'ufficio di tutti i documenti necessari (estratti degli atti di nascita dei nubendi, certificati di residenza, cittadinanza e stato libero ed in caso di matrimonio religioso richiesta di pubblicazioni del parroco);
  • redazione richiesta di pubblicazione sottoscritto dagli sposi;
  • il certificato di eseguite pubblicazioni deve essere affisso alla Casa Comunale per 8 giorni consecutivi;
  • rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni che serve per contrarre matrimonio sia civile sia concordatario (con rito cattolico);
  • dal rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni gli sposi hanno sei mesi di tempo per contrarre matrimonio.

Separazione e divorzio
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno  un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato – convenzione di negoziazione assistita
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Si ricorda che i termini per proporre la richiesta di divorzio sono stati ridotti da 3 anni a 6 mesi in caso di separazione consensuale.
La procedura prevede:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;

che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Si ricorda che in base all’art. 6 comma 4 del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014, agli avvocati che violano il termine dei 10 giorni previsto dal comma 3 della stessa legge verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000 a €. 10.000.

L’accordo potrà essere inviato dagli avvocati al Comune di Colle di Val d’Elsa unitamente al modello di trasmissione allegato (vedi MODELLO CONVENZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA)  (1) con le seguenti modalità:

  • via pec con firma digitale al seguente indirizzo : comune.collevaldelsa@postecert.it
  • via mail con firma digitale al seguente indirizzo: demografico@comune.collevaldelsa.it
  • per raccomandata a/r al Comune di Colle di Val d’Elsa – Ufficio Stato Civile – Via F. Campana n. 18 53034 Colle di Val d’Elsa
  • a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

  • Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
    NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi).
  • Inoltre
    L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti ad eccezione della previsione di assegni di mantenimento o divorzili).
    Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
  • Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
    Sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

Le fasi dell'accordo:

  • prenotazione di appuntamento da parte di entrambi i coniugi che dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e dovranno pagare in contanti la somma di Euro 16,00 e immediatamente verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  • l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare almeno 30 giorni dopo la firma dell'accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Prenotazione appuntamento:

Riferimenti normativi:

  • Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
  • Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Morte
È obbligatoria la denuncia entro 24 ore dal decesso da parte di un parente o dell'agenzia delle pompe funebri. Se il decesso avviene in Ospedale o in un Istituto di cura, la comunicazione di morte viene fatta dal Direttore degli Istituti stessi all'ufficio di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
Per la denuncia occorre la scheda di morte compilata dal medico curante ed il certificato necroscopico.

Cittadinanza
Per la richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana occorre rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza per ritirare l'istanza da compilare, da firmare e presentare alla Prefettura di Siena. Ottenuto il decreto il cittadino deve presentarsi, entro 6 mesi dalla data di notifica della Prefettura, all'Ufficio Stato Civile per prestare il giuramento.


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