Terre di scavo - normativa e obblighi

Ultima modifica 30 ottobre 2020

Dal 22 agosto 2017 è entrato in vigore il DPR 13 giugno 2017 n.120 recante  Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle  terre e rocce da scavo (G.U. 7 agosto 2017, n. 183); vengono abrogati  il DM 161/2012,  gli artt. 41, comma 2 e 41 bis del DL 21/06/2013, convertito con modificazioni dalla legge 09/08/2013 n. 98 e  l'art. 184 bis, comma 2bis del DLgs 152/06. In sintesi le terre e rocce di scavo potranno quindi essere gestite alternativamente nel seguente modo:

  •  come rifiuto da conferirsi  ad impianti autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/06, mediante formulario di identificazione del rifiuto ex art. 195 d.lgs. 152/06 , previa eventuale caratterizzazione analitica richiesta dall’impianto.
  •   in regime di esclusione dalla  normativa sui rifiuti ai sensi dell’art 185 c.1, lett. c) d.lgs. 152/06 e dell’art 24 del DPR 120/2017 in quanto non contaminate e  riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale e all’interno del cantiere di scavo, come  previsto nel progetto. (LA NON CONTAMINAZIONE DEVE ESSERE VERIFICATA secondo le procedure di caratterizzazione chimico fisica individuate nell’ALLEGATO 4 DEL DPR 13/6/17 N. 120)
  •  come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/06  per cantieri di piccole dimensioni in cui sono prodotte  quantità inferiori ai 6000 mc calcolati dalle sezioni di progetto  e secondo le procedure di cui agli artt. 20 e 21 del DPR 120/2017(15 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO LAVORI DEVE ESSERE PRESENTATA AL COMUNE E ALL’ARPAT LA DICHIARAZIONE DI UTILIZZO CONFORME ALLEGATO 6 DEL DPR 13/6/17 N. 120 E DEVE ESSERE DIMOSTRATA LA NON CONTAMINAZIONE CoN RIFERIMENTO  ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO DI DESTINAZIONE);
  • come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/06  per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA in cui sono prodotte  quantità superiori ai 6000 mc calcolati dalle sezioni di progetto  e secondo le procedure di cui agli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017; (15 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO LAVORI DEVE ESSERE PRESENTATA AL COMUNE E ALL’ARPAT LA DICHIARAZIONE DI UTILIZZO CONFORME ALLEGATO 6 DEL DPR 13/6/17 N. 120 E DEVE ESSERE DIMOSTRATA LA NON CONTAMINAZIONE CON RIFERIMENTO  ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO DI DESTINAZIONE);
  •  come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/06  per cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA/AIA in cui sono prodotte  quantità superiori ai 6000 mc calcolati dalle sezioni di progetto  e secondo le procedure di cui al capo II del DPR 120/2017(90 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO LAVORI DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’AUTORITà COMPETENTE E ALL’ARPAT IL PIANO DI UTILIZZO REDATTO AI SENSI DELLO STESSO DPR 120/2017);

Inoltre  entro il termine di validità della dichiarazione deve essere presentata la dichiarazione di avvenuto utilizzo  (DAU) all’ARPA competente per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto che quindi tornano ad essere considerate rifiuti.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla seguente pagina WEB http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/rifiuti/terre-e-rocce-di-scavo/rifiuti-terre-e-rocce-da-scavo-produzione-e-riutilizzo .


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